Domande e risposte piu frequenti

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1 - MANCATA RICEZIONE DELLA MAIL DI CONVALIDA DELL’ISCRIZIONE - Dopo aver effettuato la prima fase della iscrizione alla vostra piattaforma informatica non ho ancora ricevuto la mail di convalida per proseguire con la registrazione. Cosa devo fare?

Se sei sicuro/a di aver digitato correttamente il tuo indirizzo di posta elettronica, controlla che la nostra mail di convalida non sia finita negli spam (posta indesiderata) del tuo account.
Altrimenti prova a rifare l’iscrizione stando attento/a a digitare correttamente il tuo indirizzo di posta elettronica. Se la procedura non ti consente la nuova registrazione prova a registrarti con un nuovo indirizzo di posta elettronica.
Qualora tu provveda (o hai già provveduto) a registrarti nuovamente con una diversa e-mail sei pregato/a di darcene comunicazione, scrivendo all’indirizzo mail segreteria@ricorsocgs.it per consentirci di eliminare la tua doppia registrazione mantenendo cosi solo quella che hai effettuato correttamente.
Tieni comunque presente che i server katamail, tiscali, hotmail e libero mandano spesso in spam o addirittura eliminano le mail e gli allegati che considerano (sesso anche erroneamente) come spam. Ti consigliamo quindi di non usare e-mail con questi domini per registrarti alla nostra piattaforma.
Se, dopo aver effettuato tutti i tentativi e le verifiche sopra indicati, proprio non riesci in nessun modo a risolvere il problema, invia una mail all’indirizzo segreteria@ricorsocgs.it indicando nome, cognome, numero di registrazione (se ti era stato già assegnato) ed un numero di cellulare al quale poterti eventualmente ricontattare, oltre ad una sintetica esposizione della problematica e di quanto hai già fatto per provare a risolverla.


2 -MANCATA RICEZIONE DELLA MAIL DI AVVENUTA REGISTRAZIONE E/O DELL’ALLEGATO PDF CON LA MODULISTICA PER PARTECIPARE AL RICORSO - Pare che i server katamail, tiscali, hotmail e libero (e forse pure qualche altro server) mandino in spam le vostre mail e rimuovano anche gli allegati. Se dopo essermi registrato non ricevo la mail o gli allegati per partecipare al ricorso, cosa posso fare? Potete rispedire tutto ad un indirizzo di posta elettronica diverso da quello fornito in fase di registrazione?

Si possiamo. Invia una mail all’indirizzo segreteria@ricorsocgs.it indicando nome, cognome e numero di registrazione (che ti è stato assegnato durante la prima fase di iscrizione alla nostra piattaforma), esponendo la problematica e fornendo un diverso indirizzo di posta elettronica al quale inviare nuovamente la conferma di avvenuta registrazione e l’allegato PDF con la modulistica per partecipare al ricorso.
Alternativamente puoi richiederci, sempre inviando una mail all’indirizzo segreteria@ricorsocgs.it e indicando nome, cognome e numero di registrazione, la cancellazione della tua posizione, per poter poi effettuare una nuova iscrizione con un diverso indirizzo di posta elettronica.
Noi provvederemo ad eliminare la tua registrazione inviandoti una mail di avvertimento.
Dopodiché potrai registrarti nuovamente con una e-mail diversa e ti verrà assegnato un nuovo numero di registrazione ed inviata nuovamente la modulistica.
Ti segnaliamo che i server katamail, tiscali, hotmail e libero mandano spesso in spam mail e allegati. Ti consigliamo quindi di non usare e-mail con questi domini per registrarti alla piattaforma.

3 - ERRORI DI QUALSIASI TIPO DURANTE LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE - Ho commesso un errore durante la procedura di registrazione. Ho scritto un’inesattezza durante la procedura di registrazione. Nella procedura di registrazione avevo scelto di partecipare al ricorso pagando e ora ci ho ripensato e voglio iscrivermi al sindacato. Potete procedere voi a far le rettifiche e/o le correzioni?

No, non possiamo.
La procedura informatica non consente agli operatori di inserire i dati al vostro posto e neppure a voi di modificare i dati già inseriti (a parte l’aggiornamento del numero di telefono e/o cellulare).
Per richiedere rettifiche e/o correzioni puoi però inviarci una mail all’indirizzo segreteria@ricorsocgs.it indicando nome, cognome e numero di registrazione (che ti è stato assegnato durante la prima fase di iscrizione alla piattaforma), chiedendoci la cancellazione della tua posizione per consentirti di effettuarne una nuova.
Noi provvederemo ad eliminare la tua registrazione errata o inesatta, inviandoti una mail di avvertimento. Dopodiché potrai registrarti nuovamente e ti verrà assegnato un nuovo numero di registrazione ed inviata la modulistica corretta.
Ti raccomandiamo di stracciare la modulistica ricevuta in precedenza e di inviarci solo quella che ti è pervenuta successivamente.

4 - PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE STIPENDIALE NON BISOGNA PAGARE NULLA - Gentilissimi gestori piattaforma, con la presente vorrei porvi un quesito inerente il certificato stipendiale, che cosi come asserito dall'AOUCA pare che, per rilasciarlo, si debba produrre una marca da bollo da € 16,00, e che sia gratuito solo per la cessione del quinto o prestiti. Al contrario tante altre aziende in Italia lo producono senza marca da bollo in carta semplice. E' corretto? c'è un riferimento di legge che lo supporti?

Non deve pagare nulla per il certificato stipendiale, le riportiamo sotto il riferimento normativo che la esenta dal pagamento del bollo per il rilascio di quel documento.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 642.Disciplina dell’imposta di bollo. (GU n.292 del 11-11-1972 – Suppl. Ordinario n. 3 ) Allegato B – TABELLA ((ATTI, DOCUMENTI E REGISTRI ESENTI DALL’IMPOSTA DI BOLLO IN MODO ASSOLUTO)). Art. 12. Atti e provvedimenti del procedimento innanzi alla Corte Costituzionale. Atti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi relativi a controversie: 1) in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari; 2) individuali di lavoro ed a rapporti di pubblico impiego; 3) in materia di pensioni dirette o di reversibilità. Atti e provvedimenti dei procedimenti innanzi al conciliatore, compreso il mandato speciale a farsi rappresentare ed escluse le sentenze. I documenti prodotti nei procedimenti di cui ai precedenti commi, godono della esenzione qualora non siano soggetti a bollo sin dall’origine.
Art. 26. (Quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato).

5 - COME VA UTILIZZATO IL MOD. 8 PER RICHIEDERE LA CERTIFICAZIONE STIPENDIALE - Tra la documentazione che mi avete inviato per partecipare alla vostra iniziativa ricorsuale c’è anche il modello 8 per richiedere la certificazione stipendiale dal 2010 al 2015. Chi me la deve rilasciare?

Nello stesso modello sono riportate (nella barra laterale a sinistra e nel riquadro in basso) le corrette modalità per utilizzarlo e altre utili indicazioni.
Comunque esso va compilato e indirizzato (per posta elettronica) o consegnato (a mano) all’ufficio o ente amministrante. Tale ufficio, nelle amministrazioni centrali (ministeri) è quello che gestisce il trattamento economico del personale, negli uffici periferici dei comparti ministeri e agenzie fiscali, come pure del comparto scuola, sono invece le Ragionerie Territoriali dello Stato, le quali rilasciano il “riepilogo degli importi di diritto del trattamento stipendiale”; nei comparti sanità, enti locali, parastato ecc… l’ufficio competente è quello che gestisce il trattamento economico del personale che, a seconda dei settori, rilascia il documento di “inquadramento giuridico economico (a fini pensionistici)”, un documento riassuntivo attestante la retribuzione tabellare annua o, comunque, un documento equipollente idoneo a documentare la cristallizzazione del trattamento stipendiale dall’anno 2010 all’anno 2015.

6 - COSA FARE IN CASO DI RITARDI E DIFFICOLTA’ PER OTTENERE LA CERTIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO STIPENDIALE - L’ufficio che gestisce il trattamento economico del personale è oberato di lavoro e ha delle difficoltà a rilasciarmi la certificazione del trattamento stipendiale in tempo utile per partecipare al ricorso risarcitorio alla CEDU. Come posso fare?

Segui le indicazioni riportate alla pagine 3 delle istruzioni che ti abbiamo mandato. Inviaci comunque il resto della documentazione anche senza tale documento, riservandoti di trasmettercelo in seguito (entro il 31 ottobre 2016), ma per far si che noi possiamo tenere la tua pratica in evidenza nel nostro database, stampa la pagina 3 delle istruzioni e inviacela compilata e firmata insieme al resto della documentazione, ponendola come prima pagina del carteggio.

7 - A COSA SERVE LA CERTIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO STIPENDIALE - A cosa serve la certificazione del trattamento stipendiale? Al suo posto posso inviare anche i cedolini dello stipendio o il CUD?

La certificazione stipendiale che documenta la cristallizzazione del tuo trattamento economico dall’anno 2010 all’anno 2015 è necessaria per consentirci di calcolare la “quantificazione del danno risarcibile” da inviare poi alla CEDU.
Tale quantificazione potrà essere inoltrata alla Corte anche successivamente al deposito del ricorso (entro 3 mesi dalla eventuale dichiarazione di ricevibilità dello stesso).
Il CUD non è un documento idoneo per effettuare la quantificazione del danno.
I cedolini dello stipendio possono invece essere inviati, ma solo se il ricorrente non è andato in pensione prima del 31/12/2015 o non ha usufruito, dal 2010 ad oggi, di periodi (anche brevi) di: 1)part-time, 2) aspettativa non retribuita di qualsiasi tipo, 3) cambi di amministrazione, 4) variazioni di inquadramento giuridico e/o economico, 5) interruzioni del periodo di servizio (per lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ad es. i precari della scuola).
In tal caso, al posto del documento riassuntivo che certifica la situazione stipendiale, possono essere inviati i cedolini stipendialI degli anni che vanno dal 2010 al 2015. E’ sufficiente inviare un solo cedolino mensile per ciascun anno (evitando di inviare quelli relativi al mese di dicembre).
Nel caso in cui il ricorrente negli ultimi sei anni è invece andato in pensione prima del 31/12/2015 o ha usufruito, dal 2010 ad oggi, di periodi (anche brevi) di: 1) part-time, 2) aspettativa non retribuita di qualsiasi tipo, 3) cambi di amministrazione, 4) variazioni di inquadramento giuridico e/o economico, 5) interruzioni del periodo di servizio (per lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ad es. i precari della scuola), raccomandiamo vivamente di non inviarci i cedolini stipendialI ma il documento riassuntivo che certifica la situazione stipendiale, che va richiesto all’ufficio/ente amministrante utilizzando il modello 8 ricevuto con l’invio della modulistica.

8 - A CHI VA INVIATO O CONSEGNATO IL MODELLO 6 - A quale ufficio o sportello della mia amministrazione devo inviare o consegnare il modello 6, “istanza interruttiva della prescrizione per l’Ufficio/Ente/Amministrazione di appartenenza”?

Il modello 6 serve per chiedere l’interruzione dei termini di prescrizione alla tua amministrazione (azienda/ente). Puoi spedirlo con raccomandata R/R o anche consegnarlo a mano all’ufficio o sportello che riceve la posta nella tua amministrazione/azienda/ente/ufficio (nella sede in cui tu lavori). Sarà poi eventualmente cura di quell’ufficio provvedere ad inoltrarlo all’ufficio che all’interno dell’amministrazione/azienda/ente/ufficio provvede ad amministrare il personale.
Tu dovrai limitarti ad apporre la data e la firma a quella istanza e, nel caso in cui la consegnerai a mano, a farti mettere dall’ufficio ricevente un timbro di ricezione.
Conserva poi quella copia con la prova dell’avvenuta consegna (o se invece hai effettuato la spedizione con raccomandata R/R, la ricevuta). Fai poi una fotocopia e allegala al carteggio che ci rispedirai.
Per il personale della scuola: il modello dovrà essere indirizzato all’USR competente. Qualora non lo si invii con raccomandata R/R potrà essere consegnato, previa apposizione del timbro di ricezione, all’ufficio di segreteria della propria sede di servizio che ne curerà l’inoltro.
Per il personale del comparto AFAM il modello dovrà essere indirizzato al MIUR. Qualora non lo si invii con raccomandata R/R potrà essere consegnato, previa apposizione del timbro di ricezione, all’ufficio di segreteria della propria sede di servizio che ne curerà l’inoltro.

8 BIS - L’UFFICIO AMMINISTRANTE SI RIFIUTA DI RILASCIARE LA CERTIFICAZIONE STIPENDIALE - L’Ufficio Amministrante si rifiuta di rilasciarmi la certificazione stipendiale… come posso fare?

Se l’Ufficio che amministra la vostra partita stipendiale si rifiuta (di solito a voce) di rilasciarvi la certificazione stipendiale, indirizzate al responsabile di quell’ufficio la seguente lettera, utilizzando una PEC o tramite raccomandata R/R con notifica in volta.
“Il/ la sottoscritto/a……………………… in servizio presso l’ufficio………….. nella struttura di ……….…… avente la qualifica di………….. allega il modulo di richiesta per ottenere, per fini di giustizia, il documento che certifica la propria situazione stipendiale.
Chiede pertanto di rilasciare quanto richiesto con cortese sollecitudine e qualora, come già anticipato verbalmente, codesto ufficio non intenda dar seguito alla richiesta o ritenga di non essere tenuto a farlo, è inviato a fornire entro massimo 30 giorni la motivazione e, in ogni caso, ad indicare fin da subito il nominativo del dirigente o funzionario incaricato responsabile del servizio.
La presente richiesta viene inviata anche al servizio legale del Centro Gestionale del Ricorso per ogni tutela del caso”.

Se dopo una settimana non avrete ricevuto il documento che certifica la vostra situazione stipendiale, provvedete ad inviare il tutto (oppure l’eventuale risposta negativa) al seguente indirizzo mail: segreteria@ricorsocgs.it indicandoci anche il nominativo ed i riferimenti di colui che riteniate sia il responsabile del servizio o dell’ufficio.

8 TRIS - NEL COMPARTO SANITA’ SE UN RICORRENTE HA LAVORATO NEL TEMPO IN DIVERSE AZIENDE, QUALE AZIENDA DEVE RILASCIARE LA CERTIFICAZIONE STIPENDIALE - Molti lavoratori del comparto “Sanità” che negli ultimi 6 anni hanno avuto rapporti di lavoro con diverse aziende sanitarie, ci chiedono se devono richiedere la certificazione del proprio trattamento stipendiale, per il sessennio 2010-2015 ad ogni azienda per la quale hanno lavorato (utilizzando diverse copie del modello 8), oppure se devono richiederla soltanto all'azienda nella quale lavorano attualmente? Oppure se tale certificazione può sostituire dalle buste paga di ogni anno?

L’importante è inviare la certificazione stipendiale completa relativa al periodo 01/01/2010 – 31/12/2015.
La certificazione può rilasciarla l’ azienda sanitaria in cui il ricorrente lavora attualmente (se è in grado di rilasciarla anche per i periodi precedenti), oppure le diverse aziende sanitarie (ognuna per il periodo in cui il ricorrente ha lavorato presso di essa).
Se i cambiamenti di aziende sanitarie non hanno determinato nessuna variazione stipendiale, il ricorrente può  inviare le buste paga degli anni che vanno dal 2010 al 2015. E’ sufficiente inviare una sola busta paga (mensile) per ciascun anno (evitando di inviare quelle relative al mese di dicembre).
Diversamente è preferibile inviare l’inquadramento giuridico economico (a fini pensionistici).

9 - SCADENZA DEL TERMINE PER PRESENTARE RICORSO - Quando scade il termine per aderire al ricorso?

Il ricorso dovrà esser presentato a Strasburgo entro il 30 giugno 2016, ma noi contiamo di presentarlo con qualche giorno di anticipo.
Attualmente è previsto che la piattaforma informatica per aderire al ricorso rimanga attiva fino al 16 maggio 2016, non è però esclusa una chiusura anticipata, anche senza preavviso.
La struttura organizzativa del Centro Gestionale del Ricorso della CGS, pur immaginando un potenziamento, sarà in grado di lavorare un certo numero di pratiche e non più… per cui, se e quando le registrazioni alla piattaforma informatica dovessero raggiungere quel numero, la piattaforma sarà disattivata e non sarà più possibile registrarsi per partecipare al ricorso.
Per quanto riguarda le spedizioni di materiale, non verranno accettate quelle effettuate dopo il 20 maggio 2016 e non potremo assicurare la lavorazione delle pratiche che comunque dovessero pervenirci dopo il 31 maggio 2016.

10 - NOTIZIE SULL’ANDAMENTO DEL RICORSO - Sarà possibile avere notizie sull’andamento del ricorso?

Il nostro sito web rimarrà attivo fino alla conclusione della vicenda ricorsuale e nel frattempo pubblicheremo gli tutti gli aggiornamenti anche sulle nostre ulteriori iniziative.
Se dovremo comunicare direttamente con i ricorrenti lo faremo via mail.
Ovviamente pubblicheremo tutte le eventuali sentenze emesse dai vari tribunali e, dopo che sarà scaduto il termine per presentare ricorsi riguardanti gli argomenti che sono oggetto del nostro ricorso, probabilmente pubblicheremo anche il testo integrale del ricorso che avremo presentato.

11 - NEI RICORSI DAVANTI ALLA CEDU NON E’ PREVISTA LA CONDANNA ALLE SPESE - Trovo interessante la vostra iniziativa, volevo però sapere cosa succederebbe nel caso in cui il ricorso venga respinto; quali oneri graverebbero a mio carico?

Per i ricorsi alla CEDU (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo), anche in caso di mancato accoglimento o soccombenza dei ricorrenti, non è prevista la condanna alle spese e, in tal caso, i nostri avvocati non pretenderebbero alcuna forma di compensazione. Pertanto, anche nel caso in cui il ricorso venisse respinto, su di te e su tutti i ricorrenti non graverebbe alcun onere.

12 - PARTECIPAZIONE AL RICORSO DEGLI EREDI - CASI DI PREMORIENZA DEI RICORRENTI - Posso partecipare al ricorso come erede di un pubblico dipendente? In caso di premorienza del ricorrente, il diritto all’'eventuale indennizzo si estingue o va agli eredi?

Partecipazione degli eredi al ricorso CEDU
Poiché la piattaforma di registrazione al ricorso CEDU presenta delle rigidità, la partecipazione al ricorso da parte degli eredi è consentita solo nel seguente modo: Se vi sono più eredi, solo uno può iscriversi alla piattaforma per partecipare alla nostra azione ricorsuale per conto del lavoratore deceduto.
Pertanto gli altri eredi dovranno delegare il partecipante mediante una procura notarile nel cui oggetto deve essere riportato che lo delegano a partecipare sia al “ricorso alla CEDU contro il blocco dei contratti e delle retribuzioni” che “ad uno o più ricorsi diretti ad ottenere la stipula del CCNL per il periodo compreso tra la pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale 178 del 2015 (30 luglio 2015) e il 31 dicembre 2015 ovvero per periodi precedenti e/o successivi”. Il partecipante potrà quindi registrarsi alla piattaforma inserendo i propri dati personali ed aggiungendo dopo il proprio cognome la seguente dicitura: “erede di Cognome e Nome”.
Il ricorrente dovrà poi allegare al carteggio che invierà, oltre alla procura notarile, anche una copia del certificato di morte e dell’atto di successione dal quale risultino tutti gli eventuali eredi. Nel caso di premorienza dei ricorrenti l’eventuale indennizzo andrà agli eredi che dovranno però provvedere a segnalarci il fatto, fare una serie di adempimenti e produrre del carteggio.
Ciò vuol dire che non è una procedura automatica ma è però fattibile (lo abbiamo già fatto per altri ricorsi in passato), In questo caso ci sarà da pagare delle spese aggiuntive (di trascrizione bolli ecc..) ma considerando che è una cosa che si fa solo in caso di vittoria processuale e c’è un indennizzo da riscuotere, ne varrà
comunque la pena.

13 - DIGITARE/SELEZIONARE CORRETTAMENTE I NOMI DEI COMUNI DI NASCITA O RESIDENZA - Non riesco a trovare il mio comune di nascita nel menù a tendina che mi compare. Ho difficoltà a selezionare il mio comune di residenza dell’elenco a tendina.
Posso partecipare al ricorso come erede di un pubblico dipendente? In caso di premorienza del ricorrente, il diritto all’'eventuale indennizzo si estingue o va agli eredi?

I comuni italiani sono stati tutti correttamente inseriti nell’elenco a tendina della nostra piattaforma informatica ed è attiva una funzione che agevola il ritrovamento e la selezione tra circa 8.000 comuni.
Per individuare il proprio comune di nascita o di residenza non si deve digitare “Comune di…”, altrimenti comparirà COMUN NUONO (BG). Se uno è nato o è residente a Viterbo deve incominciare a digitare VITERBO fin quando dall’elenco a tendina non gli comparirà il Comune di Viterbo.
A quel punto per selezionarlo ed impostarlo sarà necessario cliccarci sopra.

14 - DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO VALIDI PER LA CEDU - Come documento di riconoscimento non posso usare il tesserino ministeriale o la patente rilasciata dalla motorizzazione civile?

Assolutamente no. I soli documenti di riconoscimento validi per i giudizi alla CEDU sono la carta di identità, la patente di guida, solo se rilasciata dalla prefettura, e il passaporto.

15 - TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE - Non posso inviarvi la modulistica via mail o con PEC dopo che la avrò firmata e scansionata?

Assolutamente no. Il formulario per il ricorso alla CEDU dovrà pervenirci, insieme al resto del carteggio, con le firme in calce, all’indirizzo indicato nel foglio delle istruzioni.

16 - PARTECIPAZIONE AL RICORSO COME GIA’ ISCRITTO (AD UNO DEI SINDACATI PROMOTORI DELL’INIZIATIVA RICORSUALE) - Mi sono appena iscritto ad uno dei sindacati promotori dell’iniziativa ricorsuale . Quindi posso partecipare al ricorso come “già iscritto” o no?

Il Centro gestionale del ricorso CGS può verificare l’iscrizione dei ricorrenti ad un sindacato promotore dell’iniziativa ricorsuale unicamente dal cedolino stipendiale dell’anno 2016 che vi è stato chiesto di allegare al carteggio.
Qualora la tua iscrizione al sindacato fosse troppo recente da non risultare ancora dai cedolini stipendiali, ti invitiamo a partecipare al ricorso con la seguente opzione: “iscrivendomi ad un sindacato promotore dell’iniziativa ricorsuale” e inviandoci poi – debitamente firmati – la scheda di adesione al sindacato e l’impegnativa a rimanere iscritti almeno fino al mese di giugno 2017.
In ogni caso, anche se l’iscrizione della medesima persona al medesimo sindacato dovesse pervenire più volte all’ufficio/ente amministrante, essa verrebbe comunque attivata una sola volta.
Se ha quindi fatto una scelta non appropriata nella fase di registrazione, al fine di “correggere” la tua modalità di partecipazione al ricorso, ti invitiamo a leggere la FAQ numero 3 di questa guida.

17 - COSA SI INTENDE PER CAMBIO DI AMMINISTRAZIONE - Per cambio di amministrazione negli ultimi 5 anni (certificato stipendiale) si intende il passaggio da un'amministrazione statale ad un'altra (plausibilissimo) o da un'ASP ad un'altra (invero ma possibile)?

I cambi tra amministrazioni pubbliche ci interessano relativamente purché ci venga inviata la certificazione relativa al trattamento stipendiale del sessennio 2010-2015.
Qualora tali cambi comportino anche delle variazioni stipendiali è però necessario segnalarlo, rispondendo “SI” alla domanda pertinente in fase di registrazione nella piattaforma informatica, per consentirci di attenzionare le particolari posizioni e, quando poi dovremo effettuare le “quantificazioni di danno”, di effettuare i relativi calcoli in maniera più puntuale ed esatta.

18 - NELLA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE SOLO CARATTERI MAIUSCOLI - Quando digito i miei dati nei vari campi della piattaforma informatica per partecipare al ricorso, essi vengono convertiti tutti in caratteri maiuscoli… compreso il mio indirizzo mail.

Si… la nostra piattaforma è impostata così… non ti preoccupare. Anche per quanto riguarda gli indirizzi di posta elettronica, ormai da anni, i server non fanno più alcuna distinzione tra lettere maiuscole e lettere minuscole.

19 - PASSAGGIO DA UN’AMMINISTRAZIONE PRIVATA AD UNA PUBBLICA - Buongiorno, vorrei chiedervi un'informazione: io sono stato assunto presso un'amministrazione locale pubblica in data 30-12-2011 e prima lavoravo invece nel settore privato; posso fare ricorso anche se non ho cominciato a lavorare nel settore pubblico a partire da inizio 2010 (periodo di blocco del rinnovo contrattuale e oggetto del ricorso)?

Si… puoi partecipare; in caso di vittoria otterrai un risarcimento ridotto (pari a due terzi rispetto agli altri), ma che dovrebbe comunque ammontare a qualche migliaio di euro.

20 - PERIODI DISCONTINUI DI LAVORO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Buongiorno, sono un lavoratore che lavora e ha lavorato in diverse pubbliche amministrazioni con contratti di lavoro a tempo determinato e con diverse interruzioni tra un contratto e l’altro, posso comunque partecipare al ricorso?

Si… può partecipare; Ovviamente dovrai valutarne la convenienza calcolando quanto tempo hai effettivamente lavorato del sessennio 2010-2015, poiché in caso di vittoria otterrai un risarcimento ridotto, proporzionale al periodo in cui hai lavorato.

21 - INQUADRAMENTO NELLE AREE FUNZIONALI, NELLE POSIZIONI ECONOMICHE O NEI LIVELLI RETRIBUTIVI - Pervengono alla Segreteria del Centro gestionale del ricorso molti quesiti o richieste di aiuto da parte di ricorrenti che non conoscono o non sanno dove poter riscontrare il loro inquadramento nelle aree funzionali, nelle posizioni economiche o nei livelli retributivi.

Segnaliamo che tali dati sono tutti riportati nei cedolini stipendiali. Consigliamo quindi coloro che hanno particolare difficoltà ad identificarli di farsi aiutare da qualche collega, esibendogli il proprio cedolino dello stipendio, oppure di rivolgersi alle segreterie dei sindacati di riferimento aderenti alla CGS.
I precari della scuola come posizione economica o livello retributivo devono indicare la prima fascia stipendiale… quella che parte da zero.

22 - ADEGUAMENTI ECONOMICI E REINQUADRAMENTI CHE NON COSTITUISCONO PERO’ DEGLI AUMENTI STIPENDIALI… COME ORIENTARSI - Pervengono al Centro gestionale del ricorso quesiti da parte di ricorrenti che, avendo ricevuto nel sessennio 2010-2015 degli adeguamenti economici e reinquadramenti (che non costituiscono degli aumenti stipendiali) non sanno come rispondere alla domanda formulata dalla procedura informatica per la partecipazione al ricorso CEDU, in merito alla variazione di “inquadramento economico”.

Ricordiamo che la domanda in questione, che si trova verso la fine della procedura di registrazione, è una domanda riassuntiva di varie situazioni ed è la seguente: “Sei andato in pensione prima del 31/12/2015 o hai usufruito, dal 2010 ad oggi, di periodi (anche brevi) di: 1)part-time, 2) aspettativa non retribuita di qualsiasi tipo, 3) cambi di amministrazione, 4) variazioni di inquadramento giuridico e/o economico, 5) interruzioni del periodo di servizio (per lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ad es. i precari della scuola).
Questi ricorrenti devono rispondere “SI” alla domanda, e non devono inviarci i cedolini stipendiali mensili ma il documento riassuntivo che certifica la situazione stipendiale, che va richiesto all’ufficio/ente amministrante utilizzando il modello 8 ricevuto con l’invio della modulistica.
I dipendenti del Ministero della Difesa e anche tutti gli altri che nel periodo 2010-2015 hanno avuto degli adeguamenti/reinquadramenti economici, ma con decorrenza retroattiva a partire dal 1 gennaio 2010, possono anche rispondere “NO” alla domanda che si riferisce alle variazioni stipendiali nel sessennio, ma devono allegarci il documento riassuntivo della certificazione stipendiale e non i cedolini.

23 - COMPENSI PER GLI AVVOCATI SOLO IN CASO DI VITTORIA… COME E QUANTO BISOGNERA’ PAGARE - Vorrei sapere se poi bisognerà pagare gli avvocati che seguiranno la causa alla CEDU e, in caso affermativo, vorrei sapere quanto e anche come e quando.

Nella convenzione di conferimento dell’incarico professionale agli avvocati che i ricorrenti sottoscrivono per partecipare al ricorso risarcitorio alla CEDU è riportato che in caso di rigetto delle suindicata domanda giudiziale, il cliente non sarà tenuto ad alcun pagamento a titolo di compenso per l’attività professionale prestata dagli avvocati.
In caso di esito favorevole della controversia (ed essendo questo un ricorso risarcitorio si intende quindi che la sentenza stabilisca un indennizzo per i ricorrenti) è previsto che il ricorrente dovrà corrispondere agli avvocati un onorario per l’attività professionale prestata.
Tale onorario è determinato e quantificato nella misura di:
– euro 50,00 oltre alle spese generali, I.V.A. e C.P.A. (le spese generali sono il 15% della somma pattuita… quindi € 7,50.
In pratica la somma dovuta in totale sarebbe € 72,96 (€ 50,00 come compenso, € 7,50 per le spese generali, € 2,30 per la Cassa Avvocati, € 13,16 (Iva su € 59,80… ad oggi al 22%… ma l’importo della stessa resta incerto perché al momento del pagamento potrebbe essere anche del 25%, ma ora non è dato saperlo).
Riguardo al momento del pagamento, poiché non è stata prevista una delega al sindacato o agli avvocati per la riscossione dell’indennizzo, il compenso di cui sopra è stato stabilito che sarà corrisposto all’atto della pubblicazione della sentenza favorevole della CEDU.
Al momento non è prevista, ne è prevedibile, una azione successiva per un giudizio di ottemperanza nei confronti del Governo Italiano per ottenere l’eventuale indennizzo, in quanto l’esecuzione delle sentenze CEDU è compito del Comitato dei Ministri e normalmente avviene abbastanza celermente, a mezzo bonifico sull’Iban di ogni ricorrente.
In caso di esito favorevole del giudizio, sarà infatti cura del Centro gestionale del ricorso CGS contattare i ricorrenti (alla e-mail con la quale è avvenuta la registrazione) per ottenere le coordinate bancarie di ciascuno, al fine di trasmetterle all’ufficio che fungerà da tesoreria da parte dello Stato.
Per questo “servizio di segreteria” non è previsto alcun pagamento aggiuntivo, tranne per quei ricorrenti che, non rispondendo alle nostre mail, ci costringeranno a notificare il provvedimento e la richiesta delle coordinate bancarie a mezzo raccomandata RR.
Per coloro che invece desiderano posticipare il pagamento dell’eventuale onorario agli avvocati al momento dell’effettiva riscossione dell’indennizzo, non escludiamo di istituire un apposito servizio di tesoreria che preveda una delega, da parte del ricorrente al sindacato, per riscuotere l’indennizzo, trattenere l’onorario degli avvocati e le spese di riscossione (quantificabili in € 15,00 fissi + eventuali bolli, imposte e altre spese obbligatorie documentate) e rimettere poi la rimanenza al ricorrente.

24 - AL RICORSO RISARCITORIO ALLA CEDU POSSONO PARTECIPARE TUTTI I PUBBLICI DIPENDENTI, MA ANCHE I DIRIGENTI - Vorrei sapere se questo ricorso è riservato solo ai dipendenti pubblici o se possono parteciparvi anche i dirigenti che lavorano nelle pubbliche amministrazioni.

Possono partecipare al ricorso anche i dirigenti.
I commi 17 e 21 e s.m.i., del d.l. 78/2010 hanno definito che il blocco sia della contrattazione che delle progressioni, a qualsiasi titolo denominate, valga sia per il personale contrattualizzato che non contrattualizzato.
Il primo è quello previsto dall’art. 3 del d.l.gs.165/2001, escluso il personale in deroga tra cui i magistrati. Solo per questi ultimi la Consulta, con sent. n. 223/2012, ha disposto l’illegittimità delle norme che hanno previsto il blocco delle progressioni di carriera.
Ragione per la quale anche la dirigenza è interessata dal pregiudizio disposto dai citati commi 17 e 21.